- viene abrogata l'indennità di mobilità ordinaria
- e di conseguenza anche l'iscrizione alle liste di mobilità e gli incentivi per l'assunzione per gli iscritti a tali liste
- viene abrogato il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia
Per i lavoratori disoccupati quindi resta un'unica indennità, la NASpI. Quindi per chi viene licenziato dopo il 31 dicembre 2016 deve richiedere, se ha i requisiti, la "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego" che spetta a lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa.
Restano invece esclusi dalla richiesta di questa tipologia di ammortizzatori sociali i dipendenti pubblici, operai agricoli, lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno di lavoro stagionale e collaboratori a progetto che hanno un'indennità dedicata a loro, la DIS-COLL.
Naturalmente, insieme con l'abrogazione della mobilità, cessa anche il contributo pagato dalle aziende di 0,30% (0,80% per l'edilizia) sulla retribuzione imponibile: cala quindi il costo del lavoro. Ma accanto a questa abrogazione, viene introdotto il ticket licenziamento pari a 489,95 euro per ogni anno di lavoro effettivo e per un massimo di tre anni per i lavoratori a tempo indeterminato.
Gli importi dell'indennità di disoccupazione sono leggermente diversi rispetto a quelli della mobilità, infatti l'importo massimo della NASpI è di 1.300 euro, sicuramente inferiore rispetto a quanto avrebbe percepito un lavoratore in mobilità. Cambiano però anche i requisiti, più stringenti quelli della mobilità, mentre ora bastano 13 settimane per ottenere l'indennità di disoccupazione.
[Aggiornamento del 18/12/2017] Ora la NASpI si può percepire anche all'estero seguendo tempi e regole stabilite dall'Inps.
[Aggiornamento del 18/12/2017] Ora la NASpI si può percepire anche all'estero seguendo tempi e regole stabilite dall'Inps.
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